venerdì 21 marzo 2014

Il Baratto Commerciale e il Fisco « il Baratto Commerciale

Il Baratto Commerciale e il Fisco « il Baratto Commerciale

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Uno dei primi ostacoli con cui si confronta un’Azienda nel momento in cui decide di avvalersi del Barato Commerciale, solitamente e` la perplessita` che la compravendita fatta tramite cambio merci non abbia riscontro nelle norme fiscali e che il Contabile/Commercialista avra` difficolta` a inquadrare fiscalmente questo tipo di operazione.
Cosa dice la legge e il fisco al riguardo?
Aspetti fiscali e normativi delle società di scambio o Barter Company:
Le operazioni di scambio o barter trading fra imprese sono regolate in Italia da una
normativa, che prevede una regolare emissione di fattura da parte dell’azienda che
consegna i beni o i servizi all’azienda che li riceve. La fattura dovrà riportare un’apposita
dicitura, che identifica, a fronte della transazione, il mancato flusso finanziario del
corrispettivo economico e la contestuale acquisizione del credito che sarà successivamente
compensato con altre fatture di fornitura a debito. Crediti e debiti così maturati verranno
normalmente iscritti a bilancio.
Obblighi fiscali nei processi di scambio:
Nel nostro paese un impresa può liberamente scambiare o barattare i suoi beni o i suoi
servizi poiché il baratto è perfettamente legale, sia quando avviene fra privati, sia quando
avviene fra aziende e sia quando avviene tra aziende e privati.
Tali operazioni di scambio non presentano, secondo la nostra normativa fiscale, diversità
sostanziali rispetto alle operazioni saldate attraverso l’utilizzo del denaro, in quanto i beni
o i servizi consegnati o effettuati in cambio di altri beni o servizi vengono considerati mezzi
di pagamento alternativi alla moneta di conto.
Pertanto quando gli scambi avvengono tra operatori economici nell’esercizio
di una impresa o nell’esercizio di arte o professione costituiscono operazioni
imponibili ai fini IVA (art. 1 DPR 633/72).
Si tratta di processi soggetti ad IVA (consegna dei beni e/o servizi, art. 2 e 3
DPR 633/1972).
Ai fini IVA la legge dice che “Le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o
prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono
soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle
quali sono effettuate.”
L’operazione di scambio o di baratto si qualifica fiscalmente come un
contratto di permuta (art. 1552 C.C.), tali operazioni sono regolate dall’art. 11
e dall’art.13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972.
Ai fini IVA è considerato un’operazione di permuta anche lo scambio di beni contro servizi
o servizi contro servizi.
“Un’operazione di permuta è composta da più operazioni di scambio che, ai fini IVA, vanno
valutate in maniera pienamente autonoma. La conseguenza è che ognuna delle operazioni
rilevanti per la permuta soggiace autonomamente a tutti gli obblighi imposti e deve essere
valutata separatamente mantenendo evidenti le eventuali differenze tra i valori imponibili.
Le operazioni vanno dunque viste isolatamente come se si fosse di fronte a singole
operazioni.”
Quindi niente paura! E` tutto gia` regolamentato dalla legge fiscale e, “giustamente” soggetto alle identiche imposte applicate sulle normali compravendite.
Comunque, vorrei fare una considerazione personale:
Tenendo conto che il Baratto Commerciale non constituira` il 100% degli affari commerciali di un’Azienda, ma solo una percentuale che nei migliori casi potrebbe arrivare al 20%, se le transazioni in Baratto saranno gestite in modo tale che entro l’anno fiscale vendite e acquisti si compensino, allora anche gli oneri fiscali e le imposte si compenseranno e quindi sulle transazioni in Baratto si potranno azzerare le imposte.
Ovviamente per ottenere questo risultato, consiglio alle Aziende e ai Professionisti di affidarsi ad una Societa` che operi nelSettore del Baratto Commerciale in modo serio e professionale, cosi`, mentre voi vi occuperete dei vostri affari, tale Societa` specializzata vi aiutera` a raggiungere i migliori risultati economici e fiscali.

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